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Chi non ha ancora realizzato le etichette per l’olio extra vergine di oliva dovrà tenere conto di due grandi novità che diverranno applicative dalla prossima campagna olearia: dichiarazione nutrizionale e termine minimo di conservazione.

La dichiarazione nutrizionale in etichetta in realtà non è una novità. La commissione europea ha di fatti sancito tale obbligatorietà già dal lontano 2011, stabilendo i valori obbligatori da indicare in etichetta:

– valore energetico
– grassi
– acidi grassi saturi
– carboidrati
– zuccheri
– proteine
– sale

La vera grande rivoluzione riguarda invece il termine minimo di conservazione, sancito dalla legge 122/2016 che stabilisce non solo l’obbligatorietà di quest’ultimo, ma anche le modalità di presentazione dello stesso. Possiamo distinguere due casi.

Nel caso di miscela di oli extra vergini di oliva di diverse campagne produttive (o di oli di provenienza diversa da quella nazionale) va inserito il semplice termine minimo di conservazione con la dicitura: «da consumarsi preferibilmente entro il» quando la data comporta l’indicazione del giorno, oppure: «da consumarsi preferibilmente entro fine» negli altri casi.

Nel caso di olio extra vergine di oliva 100% italiano e di una sola campagna olearia va indicata obbligatoriamente anche la campagna di produzione (la prossima campagna di produzione sarà la 2016/2017).
Di più, la campagna di produzione deve obbligatoriamente precedere il termine minimo di conservazione.

In questo modo il consumatore avrà sempre la possibilità di sapere qual è la provenienza dell’olio che acquista in modo chiaro e inequivocabile

di R. T.
pubblicato il 02 settembre 2016 in Strettamente Tecnico > L’arca olearia